Conoscere i rischi operativi in azienda: il rischio sismico

I terremoti fanno parte da sempre della storia della penisola italica. 

Ma qual è il rischio sismico in Italia? 

Il rischio sismico misura i danni di un terremoto attesi in un certo intervallo di tempo. È una grandezza data dalla combinazione di pericolosità sismica, vulnerabilità ed esposizione, fattori questi che variano in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e della presenza di attività umane e di opere nel territorio.

In particolare, per pericolosità sismica si intende la frequenza e la forza con cui si verificano eventi sismici sul territorio: tanto più, in un certo intervallo di tempo, sono frequenti terremoti ad alta magnitudo, maggiore sarà la pericolosità sismica della zona. Si tratta di una caratteristica fisica del territorio che non dipende dalle attività umane, come la presenza di corsi d’acqua o rilievi montuosi, e che pertanto non può essere modificata.

Nel 2004 l’IngvIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – ha pubblicato la mappa della pericolosità sismica in Italia, mappa che fornisce un quadro delle aree più pericolose da un punto sismico in Italia. 

Tutti i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico.

I colori associati ad accelerazioni più basse – azzurro, verde, giallo – indicano zone dove la frequenza di terremoti più forti è minore (ma attenzione, non è impossibile che si verifichino).

I colori più scuri – arancio, rosso, viola –, invece, che indicano le zone in cui la pericolosità sismica è maggiore. Questa area in particolare segue la dorsale degli Appennini, comprendendo zone che anche negli ultimi anni sono state colpite da forti eventi sismici, come quelli dell’Italia centrale del 2016 e del 2017. 

Sebbene la pericolosità sismica sia un dato importante, come detto non è l’unico fattore da tenere in considerazione quando si parla di rischio sismico. Concorre anche la vulnerabilità, ovvero la predisposizione di un edificio a essere danneggiato da un terremoto. Un edificio può essere vulnerabile, e quindi rispondere in maniera peggiore alle sollecitazioni delle onde sismiche, per vari motivi, quali il tipo di edificio, progettazione inadeguata, scarsa manutenzione, utilizzo di materiali scadenti.

Infine, vi è l’esposizione, ovvero la presenza di persone o beni che vengono esposti al rischio di subire danni in seguito all’evento sismico: ad esempio una città densamente popolata e ricca di edifici storici è più esposta rispetto a un paese con pochi abitanti e case relativamente nuove. 

Cosa ci dice la Protezione civile sul tema sismico?

Che l’Italia possiede una pericolosità sismica medio-alta, una vulnerabilità molto elevata e un’esposizione altissima, sia per la densità abitativa che per il patrimonio storico e artistico presente sul territorio. Tutte queste caratteristiche rendono la nostra penisola a elevato rischio sismico. Tuttavia molto può essere fatto per favorire prevenzione in zone ad alta pericolosità sismica e ridurre la vulnerabilità degli edifici: per esempio, nel 2018 sono state aggiornate le cosiddette Norme tecniche per le costruzioni all’interno della legislazione italiana, secondo cui la progettazione di nuovi edifici si basa sulla stima della pericolosità sismica e sulle caratteristiche del territorio a livello locale.

Insomma, quali sono le principali variabili da tenere in considerazione per questo rischio?

  • Dove è ubicata l’azienda?
  • Le strutture degli edifici hanno caratteristiche antisismiche?
  • Qual è l’età meda degli edifici?

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Catastrofi naturali: il contenuto della bozza del decreto attuativo

Con un articolo pubblicato il 5 settembre us, Il Sole 24 Ore ha reso noto la bozza del decreto attuativo della norma sulle polizze catastrofali.

La bozza definisce innanzitutto gli eventi calamitosi e catastrofali, suddivisi in tre categorie – alluvione, inondazione, esondazione, sisma, nonché frana – all’interno delle quali viene definito come singolo evento le prosecuzioni dei fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Le polizze assicurative potranno prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo, secondo precise disposizioni.

Nella bozza di decreto si fa poi riferimento alla flessibilità sullo scoperto (quota del valore indennizzabile che può restare a carico dell’assicurato) che per i beni con un valore inferiore a 30 milioni potrà arrivare fino a un massimo del 15 per cento, mentre per la fascia superiore a 30 milioni di euro sarà rimessa alla libera negoziazione delle Parti.

Il decreto stabilisce anche che il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio, della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità dei territori e, ove, applicabili modelli predittivi.

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che non siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia; la polizza assicurativa altresì non coprirà i danni conseguenza diretta o indiretta dell’azione dell’uomo, di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose, nonché i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

La bozza di decreto prevede altresì che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre i 90 giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo, mentre per le polizze già in essere decorrerà dal primo rinnovo.

Le compagnie di assicurazioni potranno inoltre accedere alla convenzione con la società Sace S.p.A al fine di riassicurare il 50% del rischio.

Va segnalato infine che l’obbligo a contrarre una polizza catastrofale, previsto dalla normativa con scadenza entro i tempi indicati dalla legge finanziaria del Governo, ovvero il 31 dicembre 2024, è previsto a carico delle compagnie di assicurazioni (il rifiuto a contrarre sarà punito con una forte ammenda pecuniaria) ma non delle imprese che, se non assicurate, non saranno esposte al rischio di sanzioni ma non potranno beneficiare di contributi, sovvenzioni o agevolazioni statali.

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Calamità naturali e danni assicurati: il 2023 l’anno più oneroso della storia

Molto interessante la pubblicazione Sigma 01/2024 a cura di Swiss Re Institute, sui danni provocati dagli eventi catastrofali a livello globale nel 2023. 142 sono risultati gli eventi accaduti, con danni assicurati per 108 miliardi di dollari e danni economici globali pari a oltre 280 miliardi.

Il 2023 altresì ha rappresentato il quarto anno consecutivo in cui il costo a carico del settore assicurativo ha superato a livello globale i 100 miliardi di dollari.

Le catastrofi 2023 più gravi sono risultati i 2 terremoti in Siria e Turchia, sia per il bilancio di vite umane (58.000 morti) sia per l’entità dei danni (6,2 miliardi di dollari), danni peraltro non assicurati per oltre il 90%.

La categoria di catastrofi in più rapida ascesa è risultata tuttavia quella degli eventi di media gravità, ossia con danni compresi tra 1 e 5 miliardi di euro, all’interno dei quali troviamo le c.d. “tempeste convettive”, che nel 2023 hanno generato perdite per 64 miliardi di dollari.

Le precipitazioni convettive si verificano quando l’energia del sole riscalda la superficie terrestre e fa evaporare l’acqua trasformandosi in vapore acqueo. Questa aria calda e umida quindi sale e mentre sale si raffredda. Le tempeste convettive si verificano in molte aree del mondo, sono al loro massimo in alcune parti dei tropici dove c’è una fonte d’acqua e un intenso riscaldamento, ma sono però comuni anche nelle calde zone montane come le Alpi europee in estate.
Peraltro, come evidenziato da Swiss Re, negli ultimi 30 anni i sinistri assicurati dovuti a catastrofi naturali sono cresciuti in media del 5,9%, mentre il PIL mondiale è aumentato solo del 2,7%, con l’ulteriore rischio che l’onere odierno possa raddoppiare nel prossimo decennio in ragione dell’aumento delle temperature e della crescente frequenza di eventi meteorologici estremi.

Si rivelano quindi sempre più indispensabili e urgenti interventi per la mitigazione dei rischi e per l’adattamento al nuovo contesto ambientale, ovvero investimenti da parte dei governi, della società – famiglie e imprese – e del settore assicurativo.

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L’amore e la legge non sempre vanno d’accordo…

Un esempio, la storia di Lucio Dalla e del suo compagno Marco Alemanno. Alla morte del cantante quest’ultimo infatti si è trovato escluso dall’eredità, in quanto il convivente di fatto non è un erede per legge.

Quali possono essere allora le azioni da compiere per tutelare il/la compagno/a? 

Interessanti al riguardo gli esiti di una recente indagine di Moneyfarm, dalla quale emerge che ben il 73% degli italiani vorrebbe libertà di scelta e flessibilità in materia di successione.

In sostanza il superamento della successione legittima, storicamente impostata per tutelare la famiglia tradizionale, posto che oggi molti nuclei appaiono diversi dal passato.
 

Tanti sono i modi per tutelare il/la compagno/a, a partire innanzitutto da un testamento, grazie al quale disporre della cosiddetta “quota disponibile” a favore di persone non eredi.

Pratica questa però poco diffusa, considerato che i dati del Ministero della Giustizia evidenziano che solo il 12% degli italiani opta per la successione testamentaria, mentre il restante 88% rimette all’ordinamento giuridico la decisione sulla destinazione del proprio patrimonio attraverso la successione legittima.

Esistono però anche altri strumenti che possono rivelarsi utili in questo frangente, come ad esempio la polizza vita, sia essa in forma di investimento o temporanea in caso di morte. In tal caso infatti il capitale assicurato, in virtù dell’art. 1923 C.C., va integralmente al beneficiario designato, anche se non rientrante nell’asse ereditario.

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